Il delegato alla vendita (o “professionista delegato”) è il notaio, avvocato o commercialista incaricato dal giudice di gestire concretamente l’asta giudiziaria. Sostituisce il giudice in tutti gli atti operativi: ricezione offerte, apertura buste, gara, aggiudicazione, predisposizione del decreto di trasferimento.
Quando è obbligatoria la delega
Dal 2006, in tutte le esecuzioni immobiliari, il giudice deve delegare un professionista per la vendita (art. 591-bis c.p.c.). La delega è obbligatoria, salvo casi eccezionali. Lo scopo è alleggerire il carico dei tribunali e garantire competenza specialistica.
Chi può essere delegato
- Notai iscritti al ruolo dei delegati del tribunale;
- Avvocati con esperienza in esecuzioni immobiliari, iscritti all’elenco;
- Commercialisti iscritti all’albo dei delegati del tribunale.
Compiti operativi
- Pubblicazione dell’avviso di vendita sul PVP e sui circuiti pubblici;
- Ricezione delle offerte: cartacee in studio o telematiche tramite portale;
- Verifica regolarità di offerte e depositi cauzionali;
- Apertura delle buste il giorno fissato per la vendita;
- Direzione della gara tra offerenti, con rilanci minimi previsti in ordinanza;
- Aggiudicazione provvisoria o definitiva;
- Ricezione del saldo entro 120 giorni;
- Predisposizione del decreto di trasferimento per la firma del giudice;
- Gestione cancellazioni di iscrizioni pregiudizievoli (ipoteche, pignoramenti);
- Distribuzione del ricavato ai creditori.
Come contattare il delegato
Il delegato è il riferimento per:
- Modalità di presentazione dell’offerta;
- Coordinate per il deposito cauzionale (IBAN intestato alla procedura);
- Date e luoghi della vendita;
- Notifica di aggiudicazione e tempi di saldo;
- Predisposizione del decreto di trasferimento.
Nome, indirizzo studio, telefono ed email sono pubblicati nella scheda PVP. Per appuntamenti scrivi sempre via email indicando RGE e motivo.
Compenso del delegato
Il compenso è regolato dal D.M. 227/2015. Indicativamente:
- Compenso di base sulla procedura: €500-2.000;
- Quota proporzionale sul prezzo di aggiudicazione: 0,5-3% (a scaglioni).
Il compenso è a carico della procedura (cioè dedotto dal ricavato della vendita), non dell’aggiudicatario direttamente.
Differenze tra delegato, custode e giudice
- Giudice dell’esecuzione: dirige la procedura, emette ordinanze, decide su ricorsi;
- Delegato: gestisce operativamente la vendita;
- Custode: custodisce il bene e organizza le visite (vedi custode).