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Delegato alla vendita: chi è e cosa fa nelle aste giudiziarie

Il delegato alla vendita (o “professionista delegato”) è il notaio, avvocato o commercialista incaricato dal giudice di gestire concretamente l’asta giudiziaria. Sostituisce il giudice in tutti gli atti operativi: ricezione offerte, apertura buste, gara, aggiudicazione, predisposizione del decreto di trasferimento.

Quando è obbligatoria la delega

Dal 2006, in tutte le esecuzioni immobiliari, il giudice deve delegare un professionista per la vendita (art. 591-bis c.p.c.). La delega è obbligatoria, salvo casi eccezionali. Lo scopo è alleggerire il carico dei tribunali e garantire competenza specialistica.

Chi può essere delegato

  • Notai iscritti al ruolo dei delegati del tribunale;
  • Avvocati con esperienza in esecuzioni immobiliari, iscritti all’elenco;
  • Commercialisti iscritti all’albo dei delegati del tribunale.

Compiti operativi

  • Pubblicazione dell’avviso di vendita sul PVP e sui circuiti pubblici;
  • Ricezione delle offerte: cartacee in studio o telematiche tramite portale;
  • Verifica regolarità di offerte e depositi cauzionali;
  • Apertura delle buste il giorno fissato per la vendita;
  • Direzione della gara tra offerenti, con rilanci minimi previsti in ordinanza;
  • Aggiudicazione provvisoria o definitiva;
  • Ricezione del saldo entro 120 giorni;
  • Predisposizione del decreto di trasferimento per la firma del giudice;
  • Gestione cancellazioni di iscrizioni pregiudizievoli (ipoteche, pignoramenti);
  • Distribuzione del ricavato ai creditori.

Come contattare il delegato

Il delegato è il riferimento per:

  • Modalità di presentazione dell’offerta;
  • Coordinate per il deposito cauzionale (IBAN intestato alla procedura);
  • Date e luoghi della vendita;
  • Notifica di aggiudicazione e tempi di saldo;
  • Predisposizione del decreto di trasferimento.

Nome, indirizzo studio, telefono ed email sono pubblicati nella scheda PVP. Per appuntamenti scrivi sempre via email indicando RGE e motivo.

Compenso del delegato

Il compenso è regolato dal D.M. 227/2015. Indicativamente:

  • Compenso di base sulla procedura: €500-2.000;
  • Quota proporzionale sul prezzo di aggiudicazione: 0,5-3% (a scaglioni).

Il compenso è a carico della procedura (cioè dedotto dal ricavato della vendita), non dell’aggiudicatario direttamente.

Differenze tra delegato, custode e giudice

  • Giudice dell’esecuzione: dirige la procedura, emette ordinanze, decide su ricorsi;
  • Delegato: gestisce operativamente la vendita;
  • Custode: custodisce il bene e organizza le visite (vedi custode).